Quanto costa rivolgersi ad un'agenzia investigazioni private a Milano?
Quanto costa un investigatore privato a Milano?
A livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro al giorno. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo. In linea generale la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 50.00 a € 90.00 (IVA e spese escluse) e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti. Per una consulenza riservata o un preventivo gratuito. Chiama Agenzia IDFOX Investigazioni Milano. Tekl.092344223
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L'agenzia IDFOX autorizzata dalla Prefettura di Milano, sino dal 1991, è sinonimo, da sempre, di affidabilità, efficacia ed efficienza, collegata on line con oltre con oltre 400 agenzie investigative autorizzate in oltre 170 paesi nel mondo.
L'agenzia investigativa IDFOX opera da oltre 30 anni, raggiungendo i più elevati standard qualitativi, ottenendo prove concrete, avvalendosi di investigatori privati di provata esperienza e riservatezza.
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Apprezzata dai clienti per i “risultati” ottenuti, si è evidenziata anche per la sua professionalità, riservatezza, caratteristica fondamentale in tale ambito.L'investigatore privato Max Maiellaro è il titolare dell’agenzia IDFOX, dopo un trascorso ricco di esperienze maturato nella Polizia di Stato, diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale e responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazonale.
Ha operato nel privato trasferendo lo spirito di abnegazione e la maturata professionalità, sostanziandosi nel campo della sicurezza e operando in svariati settori, quali elettronica, chimica, alta moda, meccanica, aeronautica, ferroviaria, logistica, tutela marchi e brevetti in Italia e all’estero. In questi contesti, la professionalità e titolarità indispensabile per la concretizzazione dei risultati.
La nostra agenzia investigativa, attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova e/o elementi di verità, rappresenta uno strumento essenziale, strategico e concreto per la tutela della libertà del cittadino e per la raccolta di materiale giuridicamente valido da rappresentare in sede di giudizio.
La scelta di affidare l’incarico a un investigare privato che potrebbe risolvere i Vostri sospetti e cambiare la Vostra vita, è una scelta molto importante.
Per svolgere qualsiasi indagine privata per presunta infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, indagini difensive ecc., l’investigatore privato deve essere in possesso di una regolare Licenza rilasciata dal Prefetto di competenza, altrimenti è fuori legge e voi non sarete tutelati: lo svolgimento dell’attività di investigatore privato è subordinato al rilascio di una licenza prefettizia, per richiedere la quale è necessaria una serie di requisiti che dovrebbero garantire la professionalità dell’investigatore privato e dei suoi collaboratori. Rivolgersi ad un investigatore privato abusivo e quindi sprovvisto di licenza è controproducente in termini di qualità del servizio soprattutto se le risultanze delle investigazioni private dovranno essere usate in sede Giudiziaria per far valere un proprio diritto.
E’ indispensabile che l’agenzia investigativa abbia esperienza in materia di investigazioni private, e dovrà possedere uffici propri, linee telefoniche fisse ed intestate, collaboratori validi ed attrezzature innovative, poiché un investigatore privato serio deve, dico deve, disporre di un ufficio per ricevere il Cliente, firmare un contratto professionale ecc. Diffidate di coloro che pubblicizzano il nome o il sito su internet senza evidenziare la sede dell’agenzia investigativa e senza far firmare un mandato investigativo.
Il contatto diretto con il Direttore dell’agenzia investigativa è molto importante: l’investigatore privato, Vi deve ispirare fiducia, a lui vanno confidati aspetti molto personali e delicati e, deve instaurarsi un rapporto di estrema fiducia che permetta al Cliente di conferire il mandato investigativo.
Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese. Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine.
Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede per svolgere l’incarico di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay ecc.; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti.
Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo.
Sarà quindi, l’investigatore privato a dover suggerire e stabilire la tipologia di indagini private più adatta al caso, da condurre. Il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo possesso, al fine di poter organizzare al meglio e con completezza l’attività investigativa.
Al termine delle indagine private, l’agenzia investigativa dovrà rilasciare al Cliente una relazione dell’attività svolta, con l’esito delle operazioni svolte, corredata di foto, filmati e/o documenti raccolti durante le indagini, che hanno valenza per eventuale uso Legale.
Come si sceglie il MIGLIORE “INVESTIGATORE PRIVATO”?
Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera e con quali risultati?
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Sede dell’agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell’agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, sito web trasparente ( con indirizzo partita iva ecc)
Non affidatevi a chi Vi fissa una consulenza al bar, alla fermata delle metropolitana, in stazione, ecc. oppure vi chiede pagamenti su post pay ecc.
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Questa è la storia dell’agenzia IDFOX SRL, ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
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Uno strumento utile al fine della buona riuscita di un’indagine è il monitoraggio tramite localizzatore gps dei veicoli, con i movimenti on line dei dati con relativi agli spostamenti del del veicolo. La sorveglianza tramite gps, in affiancamento all’osservazione diretta è giuridicamente legale. I dati raccolti, elaborati nel Report relativo all’attività di investigazione, hanno valore legale e possono essere utilizzati in sede giudiziaria e sono uno strumento spesso determinante nello svolgimento dei servizi di intelligence.
Cosa puo fare pe voi l’agenzia investigativa IDFOX ® Milano
Investigatore privato: ultime sentenze
Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende.
Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali.! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.
Indice
* 1 Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa
* 2 Testimonianza di un investigatore privato
* 3 Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato
* 4 Investigatore privato e notizia di reato
* 5 Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati
* 6 Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato
* 7 Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore
* 8 Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice
* 9 Investigatore privato e procedimento penale
* 10 Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore
* 11 Esercizio della professione di investigatore privato
* 12 Attività dell’investigatore privato: in cosa consiste?
* 13 Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare
* 14 È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile?
Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa
In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia.
Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928
Testimonianza di un investigatore privato
Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena).
Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735
Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152
Investigatore privato e notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110
Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669
Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato
Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato).
Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295
Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore
Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime.
Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo.
Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770
Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice
Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p.
Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p.
Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo
Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355
Investigatore privato e procedimento penale
Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p.
Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731
Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore
È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro.
Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507
Esercizio della professione di investigatore privato
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 615-bis, comma 3, c.p., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo – inte grati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze – sia connessa con l’esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l’esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l’aggravante, contestata con riferimento all’esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l’attività compiuta dall’imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all’uso di tali strumenti) .
Cassazione penale sez. V, 31/03/2015, n.33265
Attività dell’investigatore privato: in cosa con
siste?
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2014, n.3228
Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare
L’art. 13, par. 1, direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.
L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), direttiva n. 95/46.
Corte giustizia UE sez. III, 07/11/2013, n.473
È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile.
Nel processo civile può essere prodotta la relazione dell’investigatore privato costituendo scritto proveniente da un terzo a contenuto testimoniale e deve essere acquisito mediante prova orale o nelle forme ex art. 257 bis c.p.c. affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale.
Tribunale Milano sez. IX, 08/04/2013
Questi i principali servizi
Investigazioni private
Investigazioni Infedeltà coniugale
Investigazioni per separazioni giudiziali
Investigazioni verifica condizioni assegno di mantenimento
Investigazioni per determinazione o modifica dell'assegno di mantenimento
Investigazioni capacità patrimoniale/reddituale e reali disponibilità
Investigazioni prematrimoniali
Investigazioni affidabilità baby-sitter
Investigazioni osservazione comportamento giovanile (droga, amicizie ecc.)
Investigazioni adescamento e circonvenzione –
Investigazioni analisi tossicologiche
Investigazioni analisi DNA ed esami comparativi paternità
Investigazioni ricerca di persone scomparse
Investigazioni rintraccio familiari irreperibili
Investigazioni identificazione di persone
Investigazioni verifica affidamento minori
Investigazioni verifica violazione della privacy
indagini e controlli privati
Investigazioni e accompagnamento individuale (sicurezza)
Investigazioni sorveglianza per la sicurezza personale
Bonifiche telefoniche
Bonifiche automezzi, computer ecc.
Bonifiche elettroniche
Investigazioni molestie, lettere anonime, intimidazioni
IDFOX private svolge una serie di perizie tecniche ed è collegata con un gruppo di esperti consulenti tecnici iscritti all’Albo dei CT e dei periti del Tribunale per:
(Meccanica – elettrica – chimica – combustibili – automezzi – antinfortunistica stradale - Edilizia – impiantistica - attività marittime – aeree – trasporti – tecnica assicurativa - Preziosi – belle arti – antiquariato – medici – psicologi -Argenteria antica – elettronica ed informatica)
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IDFOX è autorizzata con licenza per investigazioni private Art.134 TULPS; autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti cat.13/D Div. P.A.S. n.64/2009 Questura Milano.
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